Art. 39.
(Cognome del coniuge).

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può vietare al coniuge l'uso del cognome dell'altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio».

 

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